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Il Tribunale di Venezia ha accolto la domanda attorea volta ad accertare la presenza di interessi anatocistici ed usurai in un rapporto di conto corrente.
La Banca eccepiva l'intervenuta prescrizioone dell'azione sostenendo la natura solutoria delle rimesse in conto corrente durante il rapporto.
Il giudice, seguendo l'orientamento della Corte di Cassazione 24418/2010 - 20933/2017 non ha accolto l'eccezione rilevando che è onere della Banca indicare in modo analitico i i versamenti aventi natura solutoria non essendo sufficiente un richiamo generalizzato a tutte le rimesse affluite nel conto.
 
 

 

 

   

 
 
 
La Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza emessa dal giudice di prime cure, ha condannato Banca Popolare Friuladria al risarciemnto, a favore del cliente, del danno subito in seguito alla sottoscrizione di contratti
la Corte rileva che la generica affermazione del cliente di  una "media propensione" al rischio non è sufficiente a giustificare e a rendere adeguata l'operatività in contratti derivati, notoriamente ad alto rischio, soprattutto quanto il derivato ha una struttura complessa che richiede particolari competenze, che un investitore retail non possiede.
 
Analizzando nel dettaglio l'operatività, la Corte rileva che il derivato era in grado di generare una limitata copertura pertanto la sua funzione di tutela era minima.
 
La Corte accerta, pertanto, che la banca ha violato i doveri minimi di diligenza ed informativi posti dalla vigente normativa, con conseguente condanna a risarcire il cliente del danno subito, pari all'intero ammontare dei differenziali pagati durante la vigenza del contratto.
 
 
 

 

 

   

 

Tribunale di Padova sentenza 1790 del 20/09/2018

Il punto di maggior interesse sollevato dal giudicante riguarda gli obblighi gestori della banca in  forza di un contratto di gestione patrimoniale mobiliare (GPM).
In un momento storico di particolare turbolenza dei mercati la banca ha l'obbligo di gestire al fine di preservare il patrimonio del cliente, qualora si astenga dall'operare (movimentare la gestione) e a causa di questa non operatività il partrimonio del cliente subisce forti perdite, lintermediario finanzirio è tenuto ad indennizzare iol cliente.

 

 

   

 
 
Parte attrice lamentava che la banca gli aveva fatto sottoscrivere contratto in strumenti derivati, successivamente rimodulato, facendolo qualificare come operatore qualificato.
Il Tribunale accerta la natura speculativa e non di copertura del derivato e condanna la banca a risarcire il danno

 

 

   

 
 
La suprema Corte ribadisce il principio di ripartizione delle responsabilità, tra proprietario e conduttore,  derivanti da danno per mancata manutenzione della cosa locata