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Omessa informativa sul rischio dell'investimento: Tribunale di Treviso sentenza n° 480/2013

Omessa informativa sul rischio dell'investimento: Tribunale di Treviso sentenza n° 480/2013

TRIBUNALE DI TREVISO SENTENZA NUMERO 480 DEL 11 MARZO 2013

La banca deve adeguatamente informare il cliente sul rischi sotteso dall'investimento che vuole disporre, tali informazioni diventano ancor più importanti se l'emittente versa, notoriamente, in una situazione di difficoltà finanziaria.

La banca deve fornire al cliente tutte le informazioni di cui era in possesso o poteva avere usando la normale diligenza.

Il livello di informazione da fornire al cliente varia in base alle sue caratteristiche di investitore e di propensione al rischio, prova che deve essere data dalla banca, a tal fine non è sufficiente la mera produzione della consistenza del dossier titoli.

Qualsiasi sia la propensione al rischi del cliente, non esime la banca da una adeguata e completa informazione sui rischi dell'investimento.