Corte d'Appello di Venezia 39/2017
La Corte conferma la sentenza di primo grado ribadendo che la Banca non è esonerata dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazine finanziaria anche qunado il cliente si sia rifiutato di fornire informazioni sulipropri obiettivi di investimento.
L'intermediario non può liberarsi dai propri obblighi solamente facendo valere pregressi investimenti a rischio.