Corte d'appello di Venezia: sentenza 331/2016
La Corte neol confermare la precedente sentenza di primo grado osserva che anche le società fiduciarie hanno l'obbligo di rispettare le norme volte a tutela della clintela, disposte col TUF 58/1998, in particolare grava sempre a capodella fiduciante l'obbligo di informare adeguatamente il cliente e di ripartire in modo sostenibile il rischio, frazionando in modo appropriato gli investimenti finanziari.