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Tribunale di Treviso sez Castelfranco: interessi anatocistici

Tribunale di Treviso sez Castelfranco: sentenza del 09 gennaio 2012

Il Tribunale accerta l'illegittimità degli interessi antocoistici e condanna la Banca a restituire quanto erroneamente addebitato al cliente

 

Operatività in strumenti finanziari derivati: Tribunale di Treviso sentenza n° 2188/2010

Tribunale di Treviso sentenza 2188 del 22 dicembre 2010

 L'investitore operava sul mercato IDEM ponendo in essere operazioni di acquisto e vendita di strumenti derivati (indice S&P MIB), con modalità "Trading on Line". Quale capitale di riferiemnto aveva indicato la somma di euro 3.000,00.

In seguito a detta operatività,  il cleinte maturata margini ordinari per euro 587.585,25, non disponendo di detta somma la banca provvedeva a bloccare l'operatività e a liquidare i titoli presenti in portafoglio, portando il conto corrente del cliente a presentare un saldo negativo di oltre 250.000,00.

Contesta l'operatività per violazine dell'art. 28 regolamento CONSOB 11522/98, il Tribunale ha accolto le domande del cliente sotto un diverso profilo: inadeguatezza per dimensione mentre non va valutato il primario problema derivante dalla violazioni degli obblighi informativi e comportamentali derivanti dal citato articolo.

Dalla CTU è emerso, che fin dal primo giorno di operatività contestata, il cliente aveva subito perdite effettive e potenziali superiori al capitale di riferimento, con l'effetto che la banca non doveva permettere il proseguo dell'operatività se non previa ricostruzione del capitale di riferiemtno. Detto aspetto è stato totalmente ignorato dal Giudicante, il quale, come meglio si leggerà nelle motivazioni, ha ricondotto il problema nell'ambito dell'adeguatezza \ inadeguatezza.

 

Omessa forma scritta per i singoli ordini in titoli: nullità Tribunale di Treviso sentenza n 980/10

Trinunale di Treviso sentenza n° 980 del 20 maggio 2010.

Il Tribunale conferma il proprio consolidato indirizzo di considerare la forma scritta,o quella equivalente prevista dalla normativa, requisito esseziale, a pena di nullità, anche per i singoli ordini impartiti dal risparmiatore. Conseguentemente ha considerato nulli tutti i singoli ordini per la mancanza del requisito di forma, di cui sopra.