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Corte d'Appello di Venezia: sentenza n° 318/2012

Con la sentenza in oggetto la Corte conferma l'impugnata sentenza ritenedo che la Banca non abbia provato l'adeguatezza dell'acquisto di obbligazioni Argentina e per l'effetto conferma la dichiarazione di nullità dell'operazione, rilevando che la norma  tutela interessi pubblicistici anche di rango costituzionale.

Corte d'Appello n° 318/2012

 

Mancanza di contratto quadro: Tribunale di Padova sentenza n° 1154/2011

TRIBUNALE DI PADOVA SENTENZA 1154/2011

La mancata sottoscrizione del contratto quadro relativo all'apertura del dossier titoli, determina la nullità di tutte le operazioni ivi disposte, non sana il vizio la sottoscrizione, in forma scritta, dei singoli ordini. Trattandosi di nullità relativa, in quanto solo il cliente è legittimato ad invocarla, opera nei confronti delle singole operazioni indicate dal cliente in atto di citazione e non travolge, in via automatica, tutta l'operatività del dossier.

Poichè i risparmiatori, in generale, mirano ad investire il denaro in strumenti che garantiscano un ritorno maggiore dell'inflazione e ritenuto che detto strumento sia individuabile nei BOT annuali, il tribunale ha rivalutato le somme dovute, in forza della dichiarata nullitò, in base al maggior tasso tra il BOT annuale e il tasso legale d'interesse.

 

Omessa informativa sul rischio dell'investimento: Tribunale di Treviso sentenza n° 480/2013

TRIBUNALE DI TREVISO SENTENZA NUMERO 480 DEL 11 MARZO 2013

La banca deve adeguatamente informare il cliente sul rischi sotteso dall'investimento che vuole disporre, tali informazioni diventano ancor più importanti se l'emittente versa, notoriamente, in una situazione di difficoltà finanziaria.

La banca deve fornire al cliente tutte le informazioni di cui era in possesso o poteva avere usando la normale diligenza.

Il livello di informazione da fornire al cliente varia in base alle sue caratteristiche di investitore e di propensione al rischio, prova che deve essere data dalla banca, a tal fine non è sufficiente la mera produzione della consistenza del dossier titoli.

Qualsiasi sia la propensione al rischi del cliente, non esime la banca da una adeguata e completa informazione sui rischi dell'investimento.

 

 

Corte d'Appello di Venezia 1593 del 17 06 2010

La sentenza di prime cure aveva dichiarato la nullità dell'operazione di acquisto di obbligazioni Argentina basandosi sul principio della nullità virtuale, ritenuto non corretto dalla Corte di Cassazione a sezioni Unite nel 2007. La Corte Veneziana, conferma l'impugnata sentenza, muovendo da diversi presupposti. La Corte ritiene che la Banca non abbia provato di aver fornito all'investitore tutte le informazioni necessarie al fine di permettergli una adeguata valutazione del rischio, non può ritenersi assolto l'onere con la consegna del documento generale sui rischi stante la sua natura di avvertenze generali e non specifiche alìl'o'perazione in esame.

Questi accertamenti hanno portato la Corte ha ritenere violati i doveri di diligenza con conseguente obbli9go di risarcire il danno patito dall'investitore


Tribunale di Treviso sentenza 1398 del 26/07/2010

Il Collegio sancisce pe la prima volta, un importante principio a tutela dell'investitore: non è sufficiente che la banca dichiari, nell'ordine, l'inadeguatezza dell'operazione, ma deve anche informarlo delle ragioni per le quali non intende dare seguiioto all'investimento, l'omessa informativa costituisce nesso causale ai fini del riconoscimento della responsabilità in capo all'intermediario.